La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 30 novembre si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Ravenna sezione Lavoro in merito al riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo di diversi docenti iscritti alla Federazione Uil Scuola Rua – assistiti dallo studio legale Naso & Partners – riconoscendo la parità di trattamento nella ricostruzione di carriera tra personale precario e di ruolo.
Il Giudice del rinvio, chiedeva alla Corte di Giustizia Europea di fornire un’interpretazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 in merito alla comparabilità, dei servizi di insegnamento prestati a tempo determinato in maniera frammentaria, attraverso supplenze brevi e saltuarie ad orario, con i periodi di insegnamento prestati dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
La Corte ha riconosciuto come non può esservi alcuna discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e indeterminato sulla base dei periodi di servizio lavorati, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate.
La Corte (Prima sezioni) in riferimento alla clausola 4 dell’accordo ha dichiarato che “essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio“.
“La clausola 4 dell’accordo dispone infatti che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” – si legge nella sentenza.
E ancora: la clausola “mira a dare applicazione a tale principio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato“.
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2023/11/SENTENZA.pdf
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